LEGISLAZIONE SUI MINERALI






 


Quarzo



A differenza dei beni paleontologici, tutelati a livello nazionale
dalla legge n. 1089 ("Tutela delle cose d'interesse artistico o storico") approvata il 1° giugno 1939 (Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939) e successive integrazioni, non esiste una normativa di riferimento per i minerali valida per tutta l'Italia. 

Attualmente la materia è disciplinata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, DL 22 Gennaio 2004 n.42 in cui sono confluite parte delle norme
della legge n. 1089.

Tuttavia in molti casi vi sono leggi regionali e provinciali che regolano l'estrazione dei beni mineralogici,
 di cui riportiamo alcuni esempi.

 Inoltre la loro raccolta è assolutamente vietata salvo permessi concessi per motivi scientifici dagli Enti Parco, in tutte le aree naturali protette. 





   

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2
Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha dichiarato
con sentenza n. 1108 del dicembre 1988, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a suo tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

Art. 1-1. La presente Legge disciplina la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del valore scientifico e didattico del collezionismo, al fine di tutelare il patrimonio mineralogico e naturalistico.

Art. 2-1. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello stato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.

Art. 3-1. Per la raccolta dei campioni di minerale possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, consistenti in martelli e in mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50.
2. E' vietato l'uso di materiali esplosivi nonché l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche, salvo le eccezioni previste al successivo art. 7.

Art. 4-1. La ricerca e la raccolta dei minerali non possono essere oggetto di rapporti concessionali o convenzionali o convenzionali con diritto di esclusiva.
2. Resta salva ed impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo per la ricerca e l'asportazione dei minerali.

Art. 5-1. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono i seguenti:
- non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali;
- non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso;
per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:
- non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali;
- non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso.
2. Disposizioni più restrittive sui quantitativi asportabili, per elenchi di minerali specificamente indicanti in relazione a loro caratteristiche di particolare pregio scientifico o rarità, possono essere emanate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, o dell'assessore competente se delegato, anche su proposta dei Comuni delle comunità montane o degli enti gestori dei parche i delle riserve regionali, relativametne al territorio di propria competenza.
3. E' comunque vitata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.

Art. 6-1. I dipartimenti o gli istituti universitari di specifica competenza nonché i musei naturalistici di enti locali, anche su segnalazione di enti o associazioni mineralogiche, geologiche o paleontologiche , possono segnalare alla Giunta Regionale zone dove esistono giacimenti di rilevanza scientifica, per le quali propongano ulteriori prescrizioni o divieti, dandone precisa indicazione, riguardo la ricerca e la raccolta di minerali.
2. La delimitazione di tali zone nonché le relative disposizioni di salvaguardia e le normative di utilizzazione ai fini della presente Legge, sono deliberate dalla Giunta Regionale d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 7 -1. Per la estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca, i dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza ed i musei naturalistici di enti locali, possono procedere a raccolta di campioni di minerali utilizzando attrezzature diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, con l'esclusione comunque dell'impiego di esplosivi, e per quantitativi maggiori di quelli previsti dal precedente articolo 5, purché le persone incaricate siano appositamente autorizzate dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore competente se delegato, con atto da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza.
2. Tale atto deve indicare nominativamente la persona abilitata, la durata, le modalità le quantità massime di ravvolta e la zona di pertinenza nonché l'istituto o il museo, cui i campioni estratti sono interamente destinati per la conservazione.

Art. 8-1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Legge è esercitata dal Comune interessato, coadiuvato dal personale del corpo forestale, dagli agenti di polizia rurale e dalle guardie giurate del servizio volontario di vigilanza ecologica di cui alla Legge Regionale 29 dicembre 1980, n. 105
2. Nelle zone comprese in una comunità montana, nonché in quelle comprese in un parco o riserva di interesse regionale provvedono rispettivamente le comunità montana e l'ente gestore del parco e della riserva.

Art. 9-1. Le violazioni delle norme di cui alla presente Legge comportano l'irrogazione, secondo la normativa regionale vigente, di sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure seguenti:
a) per l'uso di materiale esplosivo: da lire 2.500.000 a lire 5.000.000;
b) per l'uso degli altri materiali di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e per la violazione dell'articolo 5, terzo comma: da lire 500.000 a lire 2.000.000;
c) per la violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 2: da lire 50.000 e lire 500.000.
d) per la violazione delle disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 5: da lire 100.000 a lire 500.000.
2. Nei casi previsti dai precedenti punti a), b) e c) il sindaco ed il presidente della comunità montana o il presidente dell'ente gestore, nei casi previsti al secondo comma del precedente articolo 8, ordinano la confisca del materiale estratto e degli strumenti di escavazione.
Il materiale confiscato sarà destinato ad un museo di un ente pubblico o comunque verrà utilizzato per il pubblico interesse.

Art. 10-1. La raccolta dei fossili è regolata dalla Legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni ed integrazioni.Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della presente Legge tutti gli ambiti territoriali normati da disposizioni più restrittive.
La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Lombarda.

Milano, 10 gennaio 1989



Regione Piemonte

 

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1995, n.51.

Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

 Il COMMISSARIO REGIONALE ha approvato.

Il COMMISSARIO del GOVERNO ha apposto il visto 
alla seguente legge:
 

Articolo 1

Finalità e ambito.

1. La Regione, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturale e della tutela ambientale, disciplina con la presente legge la ricerca e la raccolta di minerali esclusivamente a scopo collezionistico, didattico e scientifico.

2. Sono di interesse mineralogico e non minerario tutti i campioni di minerali che,  compresi o non tra le sostanze minerali elencate nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modifiche e integrazioni, non sono suscettibili di utilizzazione industriale e rivestono esclusivo interesse collezionistico e scientifico, perchè rappresentativi di una o più specie o di una paragenesi.

3. Dalla presente legge rimane esclusa la raccolta di fossili già regolata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.


Articolo 2

Registro regionale dei raccoglitori

1. La Regione istituisce un registro regionale dei raccoglitori e ricercatori di minerali.

2. Chiunque intenda svolgere tale attività nell’ambito della presente legge, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale, che entro sessanta giorni dalla data di ricevimento rilascia apposito attestato di iscrizione che costituisce autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.

3. L’attestato di cui al comma 2 può essere revocato dal Presidente della Giunta Regionale ai raccoglitori che per due volte siano incorsi nelle sanzioni di cui all’articolo 12.


Articolo 3

Ricerca e raccolta di minerali

1. La ricerca e la raccolta di minerali sono consentite entro i limiti e con l’impiego dei mezzi di cui ai successivi articoli.

2. La ricerca e la raccolta si effettuano con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell’equilibrio idrogeologico complessivo dello strato umifero, della stabilità del terreno e dell’integrità della eventuale parte restante del giacimento minerale.

3. La ricerca e la raccolta non devono comportare negative interferenze con la flora e con la fauna stanziale e migratoria.


Articolo 4

Mezzi per la ricerca e la raccolta

1. Ai fini della presente legge è consentito esclusivamente l’impiego di attrezzature di tipo manuale, consistenti nella fattispecie in martelli, mazze dal peso massimo di cinque chilogrammi, scalpelli, piccozze, picconi, badili, ed altri attrezzi di lunghezza non superiore a un metro e sessanta centimetri.

2. E’ vietato l’uso di esplosivi, l’impiego di sostanze chimiche e l’utilizzo di qualsiasi mezzo meccanico o a motore.


Articolo 5

Ripristino

1. La ricerca e la raccolta di minerali non devono recare alterazioni permanenti all’ambiente naturale.

2. E’ fatto obbligo al ricercatore ed al raccoglitore di procedere all’immediato ripristino del sito nel modo il più possibile adeguato alle caratteristiche originarie della zona.


Articolo 6

Limiti della ricerca e della raccolta

1. Nell’ambito della ricerca e della raccolta di minerali non sono consentiti rapporti di concessione o convenzionali con diritto di esclusiva.

2. Resta salva la necessità del consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale e del conduttore del fondo in cui si intende ricercare e raccogliere minerali.

3. Nell’ambito delle aree oggetto di concessione mineraria di cui al R.D. 1443/1927, suscettibili di rinvenimenti di interesse mineralogico, ove la concessione non sia decaduta, e con l’esclusione di quelle per acque minerali e termali e per idrocarburi, è richiesta specifica autorizzazione del distretto minerario competente del concessionario.

4. E’ fatto divieto di ricerca e raccolta di campioni di minerali in grotte o cavità naturali di origine carsica.


Articolo 7

Quantitativi di raccolta

1. Sono consentiti il distacco e la raccolta giornaliera pro capite di esemplari per un peso complessivo non superiore a quindici chilogrammi compresa la matrice rocciosa; nel caso di esemplare singolo è ammessa la tolleranza di cinque chilogrammi.

2. Nei giacimenti secondari auriferi è consentita la raccolta di un quantitativo giornaliero non superiore a cinque grammi per persona, ferme restando le competenze del distretto minerario competente.


Articolo 8

Aree protette

1. I dipartimenti e gli istituti universitari di specifica competenza, i musei naturalistici, le associazioni o gli Enti mineralogici e gologici segnalano alla Giunta Regionale aree di particolare rilevanza mineralogica e scientifica.

2. Nelle aree di cui al presente articolo il Consiglio Regionale, con apposita deliberazione, può prescrivere specifiche norme o divieti in ordine alla ricerca ed alla raccolta.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste nelle singole leggi regionali istitutive di aree protette.


Articolo 9

Documentazione ed educazione ambientale

1. La Regione nell’ambito del Programma di documentazione, informazione ed educazione ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, promuove la conoscenza, il rispetto e la tutela del patrimonio mineralogico.


Articolo 10

Deroghe

1. La Giunta Regionale, con deliberazione, può prevedere deroghe a quanto disposto dall’articolo 4, dall’articolo 6, comma 3, dall’articolo 7, e dall’articolo 8, commi 2 e 3 a favore di istituti e dipartimenti universitari e di musei naturalistici. Analoghe deroghe per quanto riguarda le aree protette regionali, sono deliberate a seguito dell’acquisizione del parere favorevole dell’Ente di gestione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata della deroga, le modalità, i mezzi consentiti, le zone di ricerca e di raccolta, i quantitativi massimi, nonchè l’istituto od il museo cui i campioni sono destinati.


Articolo 11

Vigilanza

1. L’osservanza alle norme della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, al Comune interessato tramite gli agenti di polizia locale, urbana e rurale, al personale di vigilanza delle aree protette regionali, nei limiti territoriali delle aree stesse, ed alle guardie giurate  volontarie ed ecologiche nominate secondo le disposizioni della vigente legislazione regionale.


Articolo 12

Sanzioni

1. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 2 milioni 500 mila a lire 7 milioni 500 mila qualora il materiale ricercato e raccolto sia utilizzato per scopi non previsti all’articolo 1, comma 1;

b) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per l’inosservanza a quanto previsto dall’articolo 4, con esclusione dell’impiego di esplosivo;

c) da lire un milione a lire 3 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 5;

d) da lire 500 mila a lire un milione 500 mila per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3;

e) da lire 250 mila a lire un milione per violazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 7;

f) da lire 2 milioni a lire 8 milioni per violazione a quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 e dagli articoli 8 e 10.

2. L’impiego di esplosivo è passibile delle pene previste dalle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni  e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Il materiale ricercato e raccolto in modo difforme dalle norme previste dalla presente legge è oggetto di confisca e consegnato al Museo regionale di scienze naturali o ad istituti e dipartimenti universitari, ovvero a musei naturalistici anche locali con preferenza per quelli della zona di ritrovamento.

4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1995 e per i successivi anni è istituito apposito capitolo con la denominazione ‘Proventi connessi alle sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dalla legge ‘’Normative per la ricerca e la raccolta di minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico’’’ da destinarsi a contributo per musei mineralogici operanti nell’ambito regionale aventi natura pubblica ( Museo regionale di Scienze naturali, musei civici , musei di Comunità Montane), in ragione del 50 per cento e con criteri definiti dalla Giunta Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 1995

Gian Paolo Brizio  



Regione Val d'Aosta

Legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15.
Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili.
(B.U. 20 marzo 1981, n. 4).


Art. 1.
Ai fini di una migliore conservazione del paesaggio e del patrimonio naturalistico della Regione, ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, l'estrazione e l'asportazione di minerali e fossili a fini diversi da quelli indicati negli artt. 1 e seguenti del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è disciplinata dalle norme della presente legge.

Art. 2.
L'estrazione di minerali e fossili ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge è consentita subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Resta salva e impregiudicata la necessità del consenso del proprietario o titolare d'altro diritto reale o del conduttore del fondo per l'estrazione e l'asportazione dei minerali e fossili.

Art. 3.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone, con eventuale deroga per motivi di studio, sentito il parere degli uffici competenti e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.

Art. 4.
Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze e martelli fino a Kg. 3, scalpelli fino a 40 cm., badili, piccozze ed altri utensili con lunghezza non superiore a mt. 1,60 con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste per la raccolta per comprovati motivi scientifici e didattici.
Il luogo di estrazione deve essere rimesso in pristino stato dopo ogni accesso con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Art. 5.
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.

Art. 6.
Per la violazione delle disposizioni della presente legge, oltre al ritiro dell'eventuale autorizzazione e alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, fatte salve le norme in materia di esplosivi, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da L. 20.000 a L. 60.000 per l'estrazione di minerali o fossili senza il consenso del proprietario o titolare di altro diritto reale o del conduttore del fondo;
b) da L. 500.000 a L. 1.500.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di macchine perforatrici, materiale esplosivo e leve idrauliche;
c) da L. 50.000 a L. 150.000 per l'estrazione di minerali o fossili con l'impiego di altre attrezzature non consentite dalle norme della presente legge;
d) da L. 50.000 a L. 150.000 per chi, nell'estrazione di minerali o fossili, non abbia provveduto alla ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona. Con successivo decreto del Presidente della Giunta verrà di volta in volta stabilita la destinazione o l'impiego del materiale sequestrato.

Art. 7.
Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 8.
I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al capitolo 7700: "Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni" della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

 


Provincia Autonoma di Bolzano

Sono in vigore la Legge provinciale del 12 agosto 1977, n. 33 "Disciplina per l'estrazione dei minerali e dei fossili" e il relativo regolamento di esecuzione.


Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale del 28 Agosto 1978 n. 32